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DISPOSIZIONI GENERALI
L'immissione sul territorio dell'ATC sará accompagnata da certificazione sanitaria di provenienza accertata dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente che convalidi la sanitá dei capi da liberare.
In linea di massima le immissioni faunistiche saranno eseguite in tempi utili per consentire la naturale riproduzione degli animali.
Le immissioni in altre epoche sono considerate pratica necessaria per compensare situazioni deficitarie nella popolazione al fine di garantire una adeguata densitá.


Oltre a quanto sopra esposto nel corso della pianificazione delle attivitá di ripopolamento saranno presi in considerazione anche i seguenti criteri:
    • Per gli animali provenienti da allevamenti, i soggetti da richiedere agli allevatori dovranno garantire buone condizioni sanitarie e avere i seguenti requisiti:
    • - essere sani, vaccinati e morfologicamente ineccepibili;
    • - provenire da genitori di mole non eccessiva e non selezionati per una elevata produzione di uova (correlata in genere a scarsa attitudine alla cova);
    • - non essere stati condizionati con occhiali o parabecco (nel caso di fagiani);
    • - essere mantenuti in voliere molto ampie ed alte, con una disponibilitá di almeno 1 mq/capo, inerbite, dotate di posatoi interni;
    • - aver avuto minimi contatti con l'uomo;
    • - essere stati alimentati anche con granaglie ed altri alimenti naturali;
  1. Per gli animali di cattura, i soggetti da immettere dovranno pervenire da zone le cui caratteristiche climatiche-ambientali siano il piú possibile simili al territorio di rilascio.
  2. Per il fagiano gli interventi di ripopolamento devranno essere seguiti da una adeguata fase di ambientamento degli animali creando idonee strutture che garantiscano la sopravvivenza in questa fase del maggior numero possibile di soggetti.
  3. Congruentemente a quanto previsto dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale l'ATC si riserva la possibilitá di effettuare immissioni integrative di fauna selvatica stanziale nelle Zone di Rifugio e Ambientamento (ZRA) successivamente al 31 Agosto di ogni anno, fino al raggiungimento delle densitá faunistiche ottimali, per favorire l'effetto "irradiamento" delle zone limitrofe a caccia programmata ed ottenere un'equilibrata densitá delle popolazioni di fauna selvatica presenti sul territorio dell'ATC. Tali immissioni non potranno superare il limite massimo di tre interventi da effettuarsi entro la fine del mese di Novembre di ogni anno e dovranno essere comunque preventivamente autorizzate dalla Provincia ai sensi dell'articolo 42 della LR 26/93 e sue modificazioni.
  4. Gli esemplari di fauna selvatica stanziale destinati alle attivitá di ripopolamento del territorio dell'ATC (lepre e fagiano) saranno marcati prima di essere destinati all'immissione. Il marchio applicato deve essere contrassegnato dalla sigla dell'ATC dal codice di riconoscimento dell'allevatore e dall'anno di immissione. La marcatura deve essere associata alle attivitá di recupero e raccolta dei contrassegni (marche auricolari e anelli tarsali) e di tutte le informazioni dei relativi animali.
  5. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l'idoneitá della fauna stanziale destinata al ripopolamento i capi provenienti da allevamenti nazionali o esteri, anche se muniti di certificato sanitario all'origine, saranno sottoposti a controllo a cura dell'ufficiale sanitario competente, il quale rilascerá la relativa idoneitá al lancio. In ogni caso l'immissione di fauna selvatica, proveniente da allevamenti nazionali o esteri, sará effettuata previa autorizzazione della Provincia competente


Piuma Italia
Stefano Borella